Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto e' data facolta' al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorita' gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.

Testo vigente dal 17 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;450~art1 · fonte del testo