1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nel ruolo amministrativo, direttivo o dirigenziale, del personale dell'Amministrazione penitenziaria o nei ruoli delle altre pubbliche amministrazioni in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con la qualifica corrispondente al grado rivestito e con l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento. 2. Gli ufficiali trasferiti vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo di pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti del pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianita' relativa. 3. Gli ufficiali inquadrati conservano, ai fini economici, l'anzianita' di servizio. 4. La corrispondenza tra il grado rivestito e la qualifica da assumere e' stabilita ai sensi della Legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
