Art. 68 — Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di anzianita' nel grado, e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianita' nel grado inferiore a cinque anni e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianita' nel grado che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalita' di cui al comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
- a)nella qualifica di vice sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica inferiore a due anni;
- b)nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica maggiore di due anni;
- c)nella qualifica di sovrintendente capo le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica maggiore di cinque anni. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianita' della qualifica che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
