1. L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti per il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi. 2. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 1 sono determinati di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione. 3. Ove non sia possibile designare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata, per eccesso, all'unita'.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447~art6 · fonte del testo