1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nelle forze armate o nelle forze di polizia in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con il grado rivestito o con la qualifica corrispondente e con l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento. 2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianita' relativa. 3. Gli ufficiali transitati conservano, ai fini economici, l'anzianita' di servizio.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447~art3 · fonte del testo