Art. 88 — Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice
Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
