Art. 88 — Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice

Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art88 · fonte del testo