Art. 87 — Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria)) e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2› grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e ((tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)). Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari)). Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse)). Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)). Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici. ((10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari))

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

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Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1992 al 20 febbraio 2020. 69 parole tolte, 104 parole aggiunte.

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i tolto: funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione aggiunto: dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2› grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre tolto: funzionari con qualifica non inferiore alla VIII aggiunto: appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario tolto: dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII aggiunto: del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La commissione esaminatrice dei concorsi per … assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i tolto: funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore aggiunto: dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro tolto: funzionari con qualifica non inferiore alla VIII aggiunto: appartenenti alla carriera dei funzionari. Svolge le funzioni di segretario un funzionario tolto: dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII aggiunto: del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, … sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con tolto: decreto del Ministero di grazia e giustizia aggiunto: provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. … del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con tolto: ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione aggiunto: provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici. aggiunto: 10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art87 · fonte del testo