La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria o da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero da un magistrato o da un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, da due appartenenti alla carriera dei medici della Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente medico - o, in mancanza del predetto personale negli organici e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, da medici di pari qualifica delle Forze armate o delle altre Forze di polizia ovvero da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attivita' sanitaria presso l'amministrazione penitenziaria - e da due professori o ricercatori universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame. Puo' essere integrata da ulteriori esperti in relazione alle specializzazioni indicate nel bando. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Per la prova orale la commissione esaminatrice e' integrata da membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da cinque appartenenti alla carriera dei medici della Polizia penitenziaria, di cui un primo dirigente medico che la presiede, ovvero, in mancanza del predetto personale negli organici e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, da medici di pari qualifica delle Forze armate o delle altre Forze di polizia ovvero da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attivita' sanitaria presso l'amministrazione penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. La commissione per gli accertamenti attitudinali, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da un primo dirigente di Polizia penitenziaria, che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. I giudizi di idoneita' e di non idoneita' espressi dalle commissioni indicate ai commi 3 e 4 sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del direttore generale del personale. Per supplire a eventuali assenze o impedimenti temporanei del presidente, di uno dei componenti o del segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 3 e 4, il direttore generale del personale, con i decreti di costituzione delle commissioni o con successivo provvedimento, puo' nominare un presidente supplente, uno o piu' componenti supplenti e un segretario supplente, ove necessario, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza.

Testo vigente dal 14 gennaio 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217~art5 · fonte del testo