I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Fino a quando non sara' determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva. La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e vice ispettore in prova, e' disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art34 · fonte del testo