Art. 36 — Diffida
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto dall'articolo 35 viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilita'. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
