Salvo specifiche normative che dispongano una piu' ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attivita' previste dall'art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Testo vigente dal 16 gennaio 1990
