Salvo specifiche normative che dispongano una piu' ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attivita' previste dall'art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Testo vigente dal 16 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430~art4 · fonte del testo