In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale medesima, la regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di previdenza ed assicurazioni sociali idonee ad integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attivita' produttive della Valle d'Aosta. Restano ferme le funzioni amministrative gia' trasferite alla regione o comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma 1.

Testo vigente dal 16 gennaio 1990

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430~art1 · fonte del testo