Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative, il riferimento a detta rappresentativita' deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attivita' di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti. La maggiore rappresentativita' delle associazioni predette e' accertata dal consiglio regionale.

Testo vigente dal 16 gennaio 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430~art5 · fonte del testo