Art. 1 — Materia del trasferimento
In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici, anche nazionali ed interregionali, in materia di istruzione tecnico-professionale. Restano ferme le funzioni gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.
Testo vigente dal 16 gennaio 1990
