Art. 40 — Adeguamento alle disposizioni della legge

Le regioni, entro il ((30 giugno 2025)), adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il ((30 giugno 2025)), gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 25 febbraio 2025. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Le regioni, entro il tolto: 31 ottobre 2023 aggiunto: 30 giugno 2025, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a … aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il tolto: 31 ottobre 2024 aggiunto: 30 giugno 2025, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40~art40 · fonte del testo