Art. 16-bis — Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali

All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";
  • b)al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art16bis · fonte del testo