Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Testo vigente dal 19 marzo 2021

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40~art26 · fonte del testo