Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549.

Abrogato dal 1 gennaio 1996

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1990 al 1 gennaio 1996. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'imposta eventualmente istituita e' dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed e' riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398~art18 · fonte del testo