Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178.

Abrogato dal 1 gennaio 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2021. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purche' non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivemente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398~art17 · fonte del testo