Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549.
Abrogato dal 1 gennaio 1996
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549.
Abrogato dal 1 gennaio 1996
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1990 al 1 gennaio 1996. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le modalita' di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennita' di mora e gli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398~art19 · fonte del testo
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