Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario demaniale da Umbertide a Sansepolcro. Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, e le altre condizioni ed obblighi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
Testo vigente dal 11 maggio 1948
