Per i lavori, di cui all'art. 1 del presente decreto, e per quelli di costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore delle ferrovie Calabro-Lucane, di cui all'atto 10 luglio 1926, approvato con regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e' data facolta' al Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, di corrispondere, anche in pendenza delle relative concessioni, acconti per opere effettivamente eseguite e sulle somme da liquidarsi per revisione di prezzi anche in pendenza dei procedimenti relativi. Gli acconti potranno essere corrisposti dietro rilascio, da parte degli uffici tecnici di sorveglianza sulla costruzione, di certificati di avanzamento dei lavori sulla base dei prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili per le opere eseguite e, per le revisioni, sulla base di nuovi prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili ai fini della revisione medesima.

Testo vigente dal 11 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;396~art2 · fonte del testo