Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione della filovia Chieti citta-Chieti scalo in sostituzione della ferrovia distrutta per eventi bellici. Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, per l'impianto della filovia, riversibile allo Stato alla fine della concessione, e per l'approvvigionamento del materiale rotabile, di proprieta' dello Stato ed in uso gratuito, alla societa' concessionaria, nonche' le condizioni ed obblighi di concessione, tra cui quelli per la costituzione dei fondi di rinnovamento, saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie. Con le stesse modalita' sara' approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti col concessionario e col sub-concessionario della ferrovia Chieti citta-Chieti scalo in dipendenza della fine della concessione della ferrovia medesima.
Testo vigente dal 12 maggio 1948
