Art. 9
Alla direzione dei Circoli regionali e degli Uffici interprovinciali e provinciali dell'Ispettorato del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non interiore al 6° ed al 7°. Alla direzione delle Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro possono essere preposti anche funzionari di gruppo B grado 7° dello stesso ruolo dell'Ispettorato del lavoro. Alla direzione dell'Ispettorato medico e' preposto un funzionario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 60, fornito della laurea in medicina.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
