Art. 2
L'ispettorato del lavoro esercita le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed e' costituito
- a)da 19 Circoli regionali;
- b)da 31 Uffici interprovinciali o provinciali
- c)da un Ispettorato medico avente sede in Roma. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha, inoltre, facolta' di istituire Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro non oltre il numero di 25. I Circoli regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sui gli Uffici interprovinciale provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio di loro circoscrizione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Uffici interprovinciali e provinciali. Gli Uffici interprovinciali e provinciali esercitano le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate al Circoli regionali. L'Ispettorato medico esercita le funzioni previste dalle norme in vigore.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
