Art. 30
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa alla qualifica acquisita in sede di collocamento nelle categorie stabilite dalla tabella C.
- e)Disposizioni finali
Testo vigente dal 7 maggio 1948
