Art. 12
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla annessa tabella C e' assunto con contratto quinquennale. Il primo anno viene considerato come periodo di piova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun assegno ed indennita'. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna categoria, mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esame. L'assunzione ai posti di usciere e' effettuata mediante concorso per titoli. Per l'ammissione ai concorsi poi le categorie di concetto, d'ordine e subalterna, occorre rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore, del diploma di scuola media, inferiore e della licenza elementare. Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalita' stabilite per l'immissione nei ruoli dei corrispondenti gruppi dell'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
