Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla annessa tabella C e' assunto con contratto quinquennale. Il primo anno viene considerato come periodo di piova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun assegno ed indennita'. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna categoria, mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esame. L'assunzione ai posti di usciere e' effettuata mediante concorso per titoli. Per l'ammissione ai concorsi poi le categorie di concetto, d'ordine e subalterna, occorre rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore, del diploma di scuola media, inferiore e della licenza elementare. Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalita' stabilite per l'immissione nei ruoli dei corrispondenti gruppi dell'Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381~art12 · fonte del testo