Art. 29
Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro nelle qualifiche corrispondenti a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie di cui all'annessa tabella. O, e' computato per intero ai fini dell'anzianita' utile per il conferimento della qualifica superiore. Nella prima attuazione del presente decreto l'anzianita', prescritta dall'art. 14 per l'attribuzione della qualifica superiore a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie predette e' ridotto di un anno e mezzo. La riduzione di cui al precedente comma e' consentita limitatamente, ad una sola promozione.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
