L'ispettore, sotto la sua personale responsabilita', approva le proposte di esecuzione lavori e forniture o prestazioni e dispone la stipulazione dei relativi contratti sino all'importo di: L. 5.000.000 se da concludersi in economia; L. 10.000.000 se da concludersi a trattativa privata; L. 15.000.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata; L. 20.000.000 se da aggiudicarsi in sede di asta pubblica. Entro questi limiti non sara' sentito il preventivo parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi. Per gli atti relativi agli impegni e titoli di spesa il Ministro per la difesa puo' delegare, di concerto col Ministro per il tesoro, il capo dell'Ispettorato anche oltre i limiti stabiliti dal regio decreto 17 agosto 1928, concernente la facolta' di assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra da parte dei direttori generali e dei capi uffici autonomi, e successive modificazioni, ma non oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo per le diverse forme dei contratti.
Testo vigente dal 4 maggio 1948
