L'ispettore, sotto la sua personale responsabilita', approva le proposte di esecuzione lavori e forniture o prestazioni e dispone la stipulazione dei relativi contratti sino all'importo di: L. 5.000.000 se da concludersi in economia; L. 10.000.000 se da concludersi a trattativa privata; L. 15.000.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata; L. 20.000.000 se da aggiudicarsi in sede di asta pubblica. Entro questi limiti non sara' sentito il preventivo parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi. Per gli atti relativi agli impegni e titoli di spesa il Ministro per la difesa puo' delegare, di concerto col Ministro per il tesoro, il capo dell'Ispettorato anche oltre i limiti stabiliti dal regio decreto 17 agosto 1928, concernente la facolta' di assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra da parte dei direttori generali e dei capi uffici autonomi, e successive modificazioni, ma non oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo per le diverse forme dei contratti.

Testo vigente dal 4 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-18;365~art3 · fonte del testo