All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 le parole: "delle categorie C e D" sono sostituite dalle seguenti: "della categoria C" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La patente della categoria D e' valida per cinque anni.";
  • b)al comma 4 le parole: "autotreni, autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
  • c)al comma 5 le parole: "commi 5 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
  • d)al comma 6 dopo le parole: "al prefetto" sono aggiunte le seguenti: "del luogo di residenza" e le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art64 · fonte del testo