All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole da: "Per i primi tre anni" a: "di 20 anni" sono sostituite dalle seguenti: "Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni,";
  • b)al comma 2 le parole: "Per i primi tre anni dal conseguimento della patente" sono sostituite dalle seguenti: "Al titolare di patente di guida italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria B,";
  • c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunita' europee.";
  • d)al comma 5 la parola: "Chiunque" e' sostituita dalle seguenti: "Il titolare di patente di guida italiana che" e dopo le parole: "della patente" sono aggiunte le seguenti: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art58 · fonte del testo