All'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1993" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993."; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art129 · fonte del testo