All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
  • b)al comma 3 dopo la parola: "Chiunque" sono aggiunte le seguenti: ", munito di patente di categoria B, C o D,"; la parola: "veicolo" e' sostituita dalla seguente: "autoveicolo" e le parole da: ", ovvero guida" a: "abilitazione professionale" sono soppresse;
  • c)al comma 4 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C o D";
  • d)al comma 5 dopo le parole: "sanzione amministrativa" e' aggiunta la seguente: "accessoria".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art63 · fonte del testo