All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 8 le parole: "dell'esame" sono sostituite dalle seguenti: "d'esame" e le parole: "siano trascorsi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sia trascorso un mese";
  • b)al comma 9 prima delle parole: "La prova pratica di guida" sono anteposte le seguenti: "A partire dal 1 gennaio 1995";
  • c)al comma 10 le parole: "devono trascorrere almeno trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "deve trascorrere almeno un mese";
  • d)al comma 12 dopo le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono inserite le seguenti: "rilascia un attestato che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida ma che, comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art61 · fonte del testo