All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nella rubrica sono soppresse le parole: "e di riscontro";
  • b)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.";
  • c)il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.";
  • d)al comma 11 le parole: "dei commi 1, 2, 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2, 3 e 4";
  • e)al comma 13 le parole: "dei commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5, 6 e 10";
  • f)al comma 15 le parole: "comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "comma 12".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art45 · fonte del testo