All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 le parole: "a registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad immatricolazione";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.";
  • c)al comma 6 le parole: "la registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'immatricolazione".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art55 · fonte del testo