All'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e l'ultimo periodo e' soppresso;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di quest'ultima.";
  • c)al comma 4 dopo le parole: "degli articoli" e' aggiunta la seguente: "99,".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art54 · fonte del testo