All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, lettera a), dopo le parole: "all'addestramento" sono inserite le seguenti: ", all'individuazione";
  • b)al comma 11 le parole: "ai sensi dell'articolo 12, comma 1," sono soppresse e dopo le parole: "vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano,";
  • c)al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art69 · fonte del testo