Per la promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Dogane, di cui alla tabella A annessa al presente decreto, ed allo stesso grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1 del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1848. I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneita', e questi ultimi sui promossi per anzianita' congiunta al merito. I posti non coperti mediante esame di concorso e di idoneita' non possono essere conferiti per anzianita' congiunta al merito.

Testo vigente dal 29 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349~art6 · fonte del testo