Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Imposte di fabbricazione, nonche' gli esami di idoneita' per la promozione al grado stesso, sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo B, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione dei servizi. La graduatoria del concorso di merito distinto e quella dell'esame di idoneita' sono rispettivamente formare in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle imposte di fabbricazione previsti dal successivo art. 6.
Testo vigente dal 29 aprile 1948
