((E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia)). Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalita', osservate queste ultime per quanto e' possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale. Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 31 dicembre 1948.

Testo vigente dal 12 aprile 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1950

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1948 al 12 aprile 1950. 17 parole tolte.

… nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italianitolto: , delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giuliatolto: , esclusa la provincia di Pola, per la quale provvede l'Ufficio stralcio presso l'Intendenza di finanza di Venezia. Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;329~art1 · fonte del testo