La misura degli acconti da concedersi per gli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici per danni di guerra sofferti nei territori dell'Africa italiana, e di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, e' modificata come segue: sulle prime cinquantamila lire d'indennita', il cento per cento; sulle successive lire centomila, il cinquanta per cento; sulle ulteriori lire centomila, il venticinque per cento; sulla rimanenza il decimo. Nei casi in cui e' stato gia' corrisposto un acconto in esecuzione del citato art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, sara' provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura a quella stabilita dal presente decreto. L'acconto non puo' superare complessivamente le lire duecentomila e non sara' corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.

Testo vigente dal 13 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1150~art1 · fonte del testo