E' a carico dello Stato l'onere relativo alle erogazioni previste dal precedente art. 1 per la parte che alla Cassa sia stato impossibile di recuperare. E' ugualmente a carico dello Stato l'onere relativo al trattamento speciale previsto dall'art. 3 sia per la quota della retribuzione, sia per gli assegni familiari, ad eccezione della parte relativa alla indennita' e sussidi di disoccupazione che e' posta a carico delle relative gestioni. Per le imprese considerate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, l'onere del trattamento speciale di cui al medesimo art. 3 del presente decreto resta a carico della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per tutto il tempo previsto dall'alinea 1 dell'art. 1 del decreto precitato.
Testo vigente dal 26 aprile 1948
