Le retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese di estrazione di combustibili solidi del territorio nazionale, nonche' le indennita' che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro possono essere pagate, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per i casi e con le modalita' indicate negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 26 aprile 1948
