La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria e' surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore. Il fondo indennita' impiegati e' tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del comma secondo dell'art. 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazioni e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.
Testo vigente dal 26 aprile 1948
