Ai dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali rassegnino le dimissioni dal rapporto d'impiego o di lavoro entro un anno dallo data del presente decreto, e' corrisposta una indennita' commisurata ad una mensilita' del trattamento, spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di retribuzione o paga e di indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Ai dipendenti stessi spetta, altresi', il rateo della tredicesima mensilita' maturato alla data di cessazione dal servizio. La indennita' suddetta non spetta ai dipendenti non di ruolo che ottengano la nomina in ruolo, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste. In tal caso la indennita' deve essere recuperata se gia' corrisposta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1949, n. 386
1La L. 12 luglio 1949, n. 386 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949".
Testo vigente dal 13 luglio 1949
