Gli automezzi di cui l'Azienda si avvale per l'espletamento dei propri compiti sono muniti del contrassegno di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223, ed esentati dagli oneri di cui al regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, ed al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94.
Testo vigente dal 24 aprile 1948
