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Miscellanea
Regolarizzazione giuridica della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) dipendente dal Ministero dei trasporti
Decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321
- Aggiornato al
- 24 aprile 1948
- Articoli
- 17
- Art. 1La Gestione di fatto "G.R.A." - Gestione Raggruppamenti Autocarri - opera quale azienda…
- Art. 2E' compito dell'Azienda gestire con le attuali finalita' il parco automobilistico…
- Art. 3Sono organi dell'Azienda: a) il presidente; b) il Comitato di gestione; c) il Collegio…
- Art. 4L'Azienda e' presieduta di diritto dal Ministro per i trasporti. Il vice presidente di…
- Art. 5L'Azienda e' amministrata da un Comitato composto dai seguenti membri: a) il presidente…
- Art. 6Il Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione di sorta, per la ordinaria e…
- Art. 7Il Comitato di gestione e' convocato dal presidente almeno una volta al mese. Per la…
- Art. 8Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal…
- Art. 9Gli emolumenti spettanti ai componenti il Comitato di gestione ed ai revisori, sono…
- Art. 10Il direttore centrale e' nominato con decreto del Ministro per i trasporti, presidente…
- Art. 11La Direzione centrale dell'Azienda ha sede in Roma. Il numero e le specifiche competenze…
- Art. 12La Gestione si avvale per il proprio funzionamento: a) del personale comandato dal…
- Art. 13L'Azienda provvede alle proprie necessita' finanziarie con i proventi derivanti dalla…
- Art. 14L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 gennaio di ogni anno ed ha termine col…
- Art. 15Il bilancio annuale viene presentato per la definitiva approvazione del Comitato di…
- Art. 16Gli automezzi di cui l'Azienda si avvale per l'espletamento dei propri compiti sono…
- Art. 17Nulla e' innovato circa le norme del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1946…
