L'ente riferisce al Ministro dei trasporti ed al presidente della giunta provinciale in ordine all'applicazione del presente decreto ed in particolare:

  • a)alle eventuali divergenze non risolte dal comitato;
  • b)alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 1. Le divergenze di cui al comma 1, lettera a), sono risolte dal Ministro dei trasporti con proprio decreto non soggetto a registrazione. Parimenti il Ministro dei trasporti dichiara, con proprio decreto, la nullita' delle assunzioni effettuate in violazione dell'art. 2. Avverso i decreti di cui al comma 2 e' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 3, comma secondo, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

Testo vigente dal 1 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32~art6 · fonte del testo