Nel presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato e' denominato ente, la provincia autonoma di Bolzano e' denominata provincia ed il comitato di cui al comma 2 e' denominato comitato. Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale, eletti dal consiglio stesso ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 1 febbraio 1991
